Sono Mediatore Civile e Commerciale abilitato ai sensi del D.M. n.180/2010 e D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, svolgo con regolarità l’attività di mediatore con incarichi ricevuti da Organismi pubblici e privati a cui sono iscritta, in regola con la formazione obbligatoria e di tirocinio prevista dalla norma.

  • Dal 2011 sono nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione Forense istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Vicenza – Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi.
    www.ordineavvocati.vicenza.it
  • Dal 2019 sono nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione Forense istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Treviso.
    www.ordineavvocatitreviso.it
  • Dal 2020 sono nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione Privato – Medyapro con sede legale a Verona per il quale svolgo l’attività di mediazione su Vicenza.
    www.medyapro.it

Cos’è la Mediazione Civile e Commerciale

La Mediazione Civile e Commerciale è una procedura stragiudiziale nella quale, grazie all’intervento di una figura professionale, un Mediatore terzo e imparziale,  due o più parti assistite dai rispettivi avvocati si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare di risolvere la propria controversia.

Il mediatore, viene nominato dall’organismo di mediazione, è una figura professionale neutra e competente, indispensabile nel suo ruolo di facilitatore che aiuta le parti alla ricerca della soluzione più conveniente per entrambe nel rispetto degli interessi e dei bisogni di tutti.

Dal processo di mediazione tutti sono parimenti vincitori.

La figura del mediatore è fondamentale nel procedimento di mediazione in quanto terza e imparziale rispetto alle parti in conflitto. Il suo compito è quello di facilitare e sollecitare l’incontro tra le parti attraverso l’uso di tecniche di negoziazione per una soluzione vincente per tutti (“win to win”)

La mediazione può essere:

Facoltativa: chiunque può accedere alla mediazione spontaneamente e volontariamente per conciliare una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili (art. 2 D.lgs n.28/2010)

Obbligatoria: per specifiche materie la legge stabilisce che si debba ricorrere al procedimento di mediazione prima di agire in giudizio , questo passaggio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Giudice, dunque, non potrà esaminare la domanda proposta se ravvisa che non è ancora stato esperito il tentativo di mediazione. (Art. 5 D. lgs n. 28/2010) per questo motivo in assenza di avvenuta mediazione il giudice con provvedimento invia le parti in mediazione (mediazione demandata) sospendendo la procedura giudiziale in attesa dell’esito della mediazione.

La Mediazione Delegata: Viene avviata su impulso del Giudice non perché si tratta di una materia prevista come obbligatoria o volontaria ma perché è stato un giudice ad invitare (o a obbligare) le parti a svolgere una procedura di Mediazione.

Le materie in cui la procedura è Obbligatoria sono previste dall’art. 5 d.lgs n.28/10 e sono:

  • condominio, (ad esempio conflitti su parti comuni dell’edificio, spese condominiali, tabelle millesimali ecc.)
  • diritti reali, (ad esempio, proprietà di terreni, case, usufrutto, servitù, usucapione ecc.)
  • divisione, successione ereditarie, patti di famiglia (contratto che anticipa la successione dell’imprenditore),
  • locazione, comodato, affitto di aziende,
  • risarcimento da responsabilità medica,
  • risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari (ad esempio conto corrente, mutuo, investimenti finanziari, anatocismo, usura, contratto assicurativo ecc).

la Riforma Cartabia con la legge n.206/2021 ha introdotto altresì i seguenti temi a partire dal 28.02.2023:

  • associazione in partecipazione,
  • consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura,

Per queste materie di diritto civile e commerciale, il legislatore ha previsto che chi vuole proporre un’azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.

Cos’è la Mediazione Familiare?

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio, al termine di una relazione. Il mediatore familiare si adopera affinché i genitori riattivino la comunicazione e raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni e interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, per agevolare il mantenimento e l’esercizio della comune responsabilità genitoriale.

Il mediatore è neutrale, imparziale, indipendente, è tenuto al segreto professionale, rispetta i principi di buona fede, dell’affidamento, della correttezza ed esercita la propria attività con rigore e trasparenza

Il ruolo del mediatore è di facilitare il dialogo e di ristabilirlo in un’ottica collaborativa del ruolo genitoriale che la coppia mantiene in presenza di figli.

Cosa si intende per mediazione penale?

Per mediazione penale si intende la gestione del conflitto derivante dal reato nonché di quello che può aver dato luogo al reato stesso, tra vittima e autore del fatto.

È quel procedimento in cui “la vittima e il reo, e ogni altro individuo o membro della comunità leso da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, generalmente con l’aiuto di un facilitatore terzo indipendente (mediatore)”

La mediazione penale è volontaria e permette alla vittima e al reo, se vi consentono liberamente, di partecipare attivamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato.

La mediazione penale è uno strumento importante di giustizia riparativa da tempo utilizzata nel processo minorile viene introdotta nel sistema penale con la Riforma Cartabia legge n.134 del 27/09/2021 (Delega al Governo per l’efficienza del Processo Penale).

Cos’è la Giustizia Riparativa?

Per giustizia riparativa si intende “superare la logica del castigo”, muovendosi da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise.

Il reato non deve più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l’ordine costituito – e che richiede una pena da espiare – bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l’attivazione di forme di riparazione del danno provocato.

La Direttiva 2012/29/UE – contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – sottolinea il fatto che “il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”.

Le questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) “chi merita di essere punito” e “con quali sanzioni”, bensì “chi soffre” e “cosa può essere fatto per riparare il danno” laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

Giustizia riparativa e tutela delle vittime
www.giustizia.it

La memoria e l’apprendimento legato ad essa possono vivere quando sono all’interno di un dialogo.
La Giustizia riparativa è un percorso di dialogo possibile.”

Il libro dell’incontro – Bertagna – Ceretti – Mazzucato